Art. 5.
(Frequenza scolastica).

      1. La frequenza scolastica nelle scuole paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle disposizioni vigenti per le scuole statali.
      2. È in facoltà della scuola paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).

 

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