1. La frequenza scolastica nelle scuole paritarie è obbligatoria ed è regolata dalle disposizioni vigenti per le scuole statali.
2. È in facoltà della scuola paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano in ripetute assenze ingiustificate o abbiano tenuto un comportamento contrario alle finalità indicate dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).